ANCORA UNA CONDANNA, PER ILLEGITTIMO COMPORTA;MENTO, DI UN GESTORE TELEFONICO
23-01-2015 10:40 - NEWS: PRIMO PIANO

Una famiglia torrese, titolare di un contratto "TIM EXCLUSIVE ESTATE", stipulato con la Telecom Italia s.p.a., che prevedeva la speciale offerta di acquisto di un telefonino mobile, con pagamento rateale in 24 mesi e con una penale di € 400,00 per un eventuale recesso, richiedeva ed otteneva la disattivazione del servizio dalla Telecom Italia.
Tuttavia, a fronte di tale disattivazione, il gestore telefonico addebitava alla famiglia torrese l´importo di € 400,00, a titolo di corrispettivo per il recesso anticipato, nonchè gli importi corrispondenti alle rimanenti rate mensili.
Un sopruso mal digerito dalla famiglia torrese che, assistita dall´avv. Antonio Cardella, ricorreva innanzi al Giudice di Pace di Torre del Greco per sentir dichiarare l´illegittimità dell´addebito, la restituzione degli importi versati, la condanna al risarcimento del danno morale / esistenziale e la condanna alle spese processuali.
La convenuta società si costituiva in giudizio e, tra l´altro, a mezzo dei suoi legali, deduceva la infondatezza della richiesta, la legittimità del suo comportamento e, pertanto, chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dopo l´istruttoria e il deposito di documentazione, condanna esemplare dal parte del Giudice di Pace di Torre del Greco che, con la sentenza n. 1844/14, ha rilevato l´illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta società, per aver arbitrariamente addebitato all´utente il corrispettivo di €. 400,00 per il recesso anticipato dal contratto, in dispregio a quanto previsto dal Codice del Consumo e dall´art. 3 della Legge n. 40/2007 che prescrive che "anche i contratti per adesione, stipulati con operatori di telefonia, devono prevedere la facoltà del contraente-utente di recedere dal contratto senza vincoli temporali e senza spese non giustificate da costi dell´operatore, per cui le clausole difformi devono ritenersi nulle".
Appare chiaro, prosegue il Giudice, da quanto innanzi detto, che essa società convenuta, nell´addebitare sulla carta SI dell´istante, ingiustificatamente, il corrispettivo di € 400,00, ha ricavato un illecito arricchimento, ragione per la quale......condanna Telecom Italia s.p.a. al pagamento della somma di €......., oltre interessi, a titolo di ripetizione d´indebito e ad €........quale risarcimento del danno morale e/o esistenziale, a favore di A.L. Condanna, inoltre, la medesima società convenuta al pagamento delle spese processuali in complessivi €.....
Fonte: Avv. Antonio Cardella