COMUNICATO n. 47
10-10-2014 19:44 - FALLIMENTO DEIULEMAR
COMITATO DEI CREDITORI
FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A
COMUNICATO N° 47
In data 19/09/2014 la Curatela del Fallimento n° 24/2012 - Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., ha inviato al Comitato Creditori il rapporto riepilogativo ex art. 33 L.F. relativo al I° semestre 2014.
A tal uopo, si ritiene opportuno comunicare che la relazione semestrale ed i successivi rapporti riepilogativi, ivi compreso quello relativo al I° semestre 2014 sono consultabili presso il Registro delle Imprese in cui sono inserite ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Si precisa che i suindicati documenti della procedura potranno essere consultati dai creditori solo successivamente al deposito del provvedimento di dichiarazione di esecutività dello stato passivo ex art. 97 L.F. relativo alle istanze di ammissione tempestivamente depositate. Solo con tale provvedimento, infatti, gli istanti, ammessi ad oggi solo provvisoriamente, diverranno, in mancanza di impugnazioni di cui all´art. 98 L.F., definitivamente creditori della società fallita ed avranno diritto di ricevere tutte le comunicazioni sullo stato della procedura fallimentare ex art. 33 L.F..
La presente comunicazione viene effettuata a causa delle numerose richieste dei creditori, circa la possibilità di conoscenza delle suindicate relazioni semestrali.
Torre del Greco, 10.10.2014
FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A
COMUNICATO N° 47
In data 19/09/2014 la Curatela del Fallimento n° 24/2012 - Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., ha inviato al Comitato Creditori il rapporto riepilogativo ex art. 33 L.F. relativo al I° semestre 2014.
A tal uopo, si ritiene opportuno comunicare che la relazione semestrale ed i successivi rapporti riepilogativi, ivi compreso quello relativo al I° semestre 2014 sono consultabili presso il Registro delle Imprese in cui sono inserite ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Si precisa che i suindicati documenti della procedura potranno essere consultati dai creditori solo successivamente al deposito del provvedimento di dichiarazione di esecutività dello stato passivo ex art. 97 L.F. relativo alle istanze di ammissione tempestivamente depositate. Solo con tale provvedimento, infatti, gli istanti, ammessi ad oggi solo provvisoriamente, diverranno, in mancanza di impugnazioni di cui all´art. 98 L.F., definitivamente creditori della società fallita ed avranno diritto di ricevere tutte le comunicazioni sullo stato della procedura fallimentare ex art. 33 L.F..
La presente comunicazione viene effettuata a causa delle numerose richieste dei creditori, circa la possibilità di conoscenza delle suindicate relazioni semestrali.
Torre del Greco, 10.10.2014