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Casa familiare: l´assegnazione è opponibile anche ai terzi che abbiano acquistato prima del provvedimento del Giudice
12-10-2015 18:04 - CASA CONIUGALE

Il convivente è detentore qualificato dell´immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l´altro convivente, che assume quindi la posizione di comodante.
Il provvedimento di assegnazione, così come è opponibile al terzo comodante, è opponibile anche ove il comodante sia l´altro convivente, proprietario dell´immobile ed è irrilevante il fatto che l´originario proprietario dell´immobile sia terzo oppure componente della coppia.
Tali consolidati principi trovano applicazione anche nell´ipotesi in cui l´originario proprietario dell´immobile abbia trasferito la proprietà del bene medesimo, rimanendo immutato e senza soluzione di continuità il vincolo costituito dal comodato preesistente, giustificato da un doppio titolo detentivo: il primo costituito dalla convivenza di fatto con il proprietario dante causa, il secondo dalla destinazione dell´immobile a casa familiare, prima della alienazione a terzi, e dalla cristallizzazione di tale ulteriore vincolo mediante l´assegnazione della casa familiare.
Il genitore collocatario della prole può accedere alla tutela della revocatoria se la vendita ha avuto lo scopo di sottrarre una parte del patrimonio del debitore all´adempimento degli obblighi alimentari verso i propri familiari, qualora l´avente causa fosse a conoscenza della destinazione dell´immobile anche prima della consacrazione di tale destinazione dovuta al provvedimento di assegnazione a casa famigliare disposta dal giudice, per la cui opponibilità infranovennale, peraltro, non è necessaria la trascrizione.
Fonte: Il Familiarista