FIGLIO ANCORA STUDENTE A 30 ANNI? VA MANENUTO.
03-11-2013 12:50 - FAMIGLIA E MINORI
Figlio ancora studente a trent´anni? Va mantenuto
Pubblicato 3 novembre 2013 | Da Redazione
Va tassativamente mantenuto il figlio che a 28 anni è ancora sui banchi di scuola. Lo ricorda la Cassazione che coglie l´occasione per osservare che gli alimenti alla prole possono essere tagliati soltanto se se si dimostra che i figli hanno rifiutato «colpevolmente» occasioni di lavoro.
E´ quanto deciso dalla prima sezione civile che ha bocciato il ricorso di un padre siciliano che si era opposto al mantenimento del figlio pari ad euro 450,00 mensili, ritenendo che essendo lo stesso ventottenne, doveva aver già conseguito la laurea.
Il rigetto del ricorso è dovuto al fatto che il padre non ha dimostrato la «colpevole inerzia» del ragazzo nel raggiungimento dell´indipendenza economica.
Il padre ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo, tra l´altro, che il ragazzo aveva impiegato sei anni anzichè tre per conseguire un titolo di studio e che aveva rifiutato occasioni di lavoro. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell´uomo e ha ricordato che «il mero raggiungimento del titolo di studio universitario non dimostra il raggiungimento dell´indipendenza economica». Quanto alla presunta colpevolezza del ragazzo, la Cassazione ha sottolineato che è «sfornita di prove l´affermazione che al giovane erano state offerte occasioni di lavoro rifiutato mentre» nei giudici d´appello - e la Cassazione sottoscrive - si è «rafforzato il convincimento del mancato raggiungimento dell´indipendenza economica del figlio per causa non imputabile a colpevole inerzia».
Fonte: AMI - ASSO IAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI
Pubblicato 3 novembre 2013 | Da Redazione
Va tassativamente mantenuto il figlio che a 28 anni è ancora sui banchi di scuola. Lo ricorda la Cassazione che coglie l´occasione per osservare che gli alimenti alla prole possono essere tagliati soltanto se se si dimostra che i figli hanno rifiutato «colpevolmente» occasioni di lavoro.
E´ quanto deciso dalla prima sezione civile che ha bocciato il ricorso di un padre siciliano che si era opposto al mantenimento del figlio pari ad euro 450,00 mensili, ritenendo che essendo lo stesso ventottenne, doveva aver già conseguito la laurea.
Il rigetto del ricorso è dovuto al fatto che il padre non ha dimostrato la «colpevole inerzia» del ragazzo nel raggiungimento dell´indipendenza economica.
Il padre ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo, tra l´altro, che il ragazzo aveva impiegato sei anni anzichè tre per conseguire un titolo di studio e che aveva rifiutato occasioni di lavoro. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell´uomo e ha ricordato che «il mero raggiungimento del titolo di studio universitario non dimostra il raggiungimento dell´indipendenza economica». Quanto alla presunta colpevolezza del ragazzo, la Cassazione ha sottolineato che è «sfornita di prove l´affermazione che al giovane erano state offerte occasioni di lavoro rifiutato mentre» nei giudici d´appello - e la Cassazione sottoscrive - si è «rafforzato il convincimento del mancato raggiungimento dell´indipendenza economica del figlio per causa non imputabile a colpevole inerzia».
Fonte: AMI - ASSO IAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI