IMPEDIRE ALL´ALTRO GENITORE LA FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO E´ REATO
19-06-2015 19:12 - -CONDOMINIO E LOCAZIONI
Cass., sent. n. 33452/14.
IMPEDIRE ALL´ALTRO GENITORE LA FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO E´ REATO
Portare via con sé il figlio, ostacolando di fatto l´altro genitore nell´esercizio della responsabilità genitoriale, integra il reato di sottrazione di persona incapace.
Ciascuna madre o padre, anche se separati, hanno il preciso dovere di garantire e preservare il legame dei figli con l´altro genitore: ciò al fine di realizzare in primo luogo l´interesse dei minori stessi.
Tale dovere trova la propria fonte non solo in un evidente principio morale, ma nella stessa legge che sancisce sia il diritto di ogni figlio a ricevere, da ciascun genitore, mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale, [1] sia il dovere dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo in ogni caso conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio [2]. Al pari, sempre di comune accordo, i genitori devono stabilire la residenza abituale dei figli; in caso di disaccordo, tali decisioni sono demandate al giudice.
IMPEDIRE ALL´ALTRO GENITORE LA FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO E´ REATO
Portare via con sé il figlio, ostacolando di fatto l´altro genitore nell´esercizio della responsabilità genitoriale, integra il reato di sottrazione di persona incapace.
Ciascuna madre o padre, anche se separati, hanno il preciso dovere di garantire e preservare il legame dei figli con l´altro genitore: ciò al fine di realizzare in primo luogo l´interesse dei minori stessi.
Tale dovere trova la propria fonte non solo in un evidente principio morale, ma nella stessa legge che sancisce sia il diritto di ogni figlio a ricevere, da ciascun genitore, mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale, [1] sia il dovere dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo in ogni caso conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio [2]. Al pari, sempre di comune accordo, i genitori devono stabilire la residenza abituale dei figli; in caso di disaccordo, tali decisioni sono demandate al giudice.