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Istituito il Fondo governativo per aiutare chi non riceve gli assegni di mantenimento
21-12-2015 12:07 - NEWS LEGISLATIVE
Soggetti legittimati. Possono accedere al Fondo i titolari di un assegno ai sensi dell’art. 156 c.c. che dimostrino di versare in stato di bisogno e di non ricevere quanto stabilito. Sono dunque esclusi i titolari di assegno di divorzio e di un assegno di mantenimento per i figli ex art. 337 bis ss. c.c.; Il richiedente dovrà dimostrare di versare in stato di bisogno, da interpretarsi, ai sensi dell’art. 438 c.c., come impossibilità «di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l´abitazione, il vestiario, le cure mediche» da «valutarsi in relazione alle effettive condizioni dell´alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie» (Cass. civ., 8 novembre 2013, n. 25248).
La domanda. In attesa dei decreti attuativi, si può supporre che alla domanda si debba allegare:
1) il provvedimento, anche provvisorio, con cui è stato fissato l’assegno e dunque verbale ex art. 711 c.p.c., verbale ex art. 708 c.p.c., sentenza di separazione, accordo frutto di negoziazione assistita munito dell’autorizzazione o del nulla osta del PM, ex art. 6 l. n. 162/2014;
2) la documentazione attestante il mancato pagamento e dunque almeno l’atto di precetto;
3) tutti gli elementi atti a dimostrare lo “stato di bisogno”.
L’iter. La domanda deve essere presentata, senza assistenza di un avvocato, al Tribunale “più prossimo alla propria residenza” (sarà un decreto attuativo a individuare il Giudice competente); il Tribunale, entro 30 giorni, se reputa sussistenti le condizioni di accesso, trasmette la richiesta al Ministero. La legge non specifica se la competenza sia monocratica o collegiale.
Il contributo. Il Fondo è a rotazione e prevede una dotazione di 5 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi; la misura del contributo sarà stabilita dal Ministero di Giustizia, presumibilmente anche in ragione dell’ammontare dei fondi a disposizione al momento dell’esame della domanda. Lo Stato ha poi facoltà di rivalsa sul coniuge inadempiente.
La domanda. In attesa dei decreti attuativi, si può supporre che alla domanda si debba allegare:
1) il provvedimento, anche provvisorio, con cui è stato fissato l’assegno e dunque verbale ex art. 711 c.p.c., verbale ex art. 708 c.p.c., sentenza di separazione, accordo frutto di negoziazione assistita munito dell’autorizzazione o del nulla osta del PM, ex art. 6 l. n. 162/2014;
2) la documentazione attestante il mancato pagamento e dunque almeno l’atto di precetto;
3) tutti gli elementi atti a dimostrare lo “stato di bisogno”.
L’iter. La domanda deve essere presentata, senza assistenza di un avvocato, al Tribunale “più prossimo alla propria residenza” (sarà un decreto attuativo a individuare il Giudice competente); il Tribunale, entro 30 giorni, se reputa sussistenti le condizioni di accesso, trasmette la richiesta al Ministero. La legge non specifica se la competenza sia monocratica o collegiale.
Il contributo. Il Fondo è a rotazione e prevede una dotazione di 5 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi; la misura del contributo sarà stabilita dal Ministero di Giustizia, presumibilmente anche in ragione dell’ammontare dei fondi a disposizione al momento dell’esame della domanda. Lo Stato ha poi facoltà di rivalsa sul coniuge inadempiente.