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LA MOGLIE CHE CAMBIA LA SERRATURA DI INGRESSO DELLA CASA COMIUGALE PUÒ´ ESSERE CONDANNATA AL RISARCIMENTO
03-11-2013 12:32 - FAMIGLIA E MINORI

Pubblicato 29 aprile 2013 | Da Redazione
Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 273 del 13 marzo 2013, ha condannato al risarcimento del danno non patrimoniale una moglie che, approfittando dell´allontanamento volontario del marito per un viaggio in Nigeria, aveva sostituito la serratura dell´abitazione e impedito a quest´ultimo, al suo rientro in Italia, di accedere alla casa familiare.
La moglie si è difesa affermando che era in atto una crisi matrimoniale, sfociata nell´indifferenza del marito nei suoi confronti e disinteresse al mènage familiare, oltre ad asserite condotte violente da parte dell´uomo. Tali motivi sono stati ritenuti irrilevanti dal giudice toscano e prive di valore scriminante.
Si legge nella motivazione come i coniugi, anche se da "separati in casa", avevano continuato ad abitare nell´immobile, con la conseguenza che il marito aveva conservato la detenzione qualificata della casa familiare.
Irrilevante è stato ritenuto anche il fatto che l´uomo si fosse allontanato spontaneamente dall´abitazione per fare un viaggio, perché questo non si poteva intendere come cessazione della detenzione da parte dell´uomo, né come presupposto per legittimare lo spoglio da parte della donna.
Sulla base di queste premesse, la moglie è stata condannata a risarcire al marito la somma di 3.700 euro, per avere leso, in modo grave, il diritto inviolabile dell´altro coniuge a godere della casa familiare, tutelato dall´articolo 2 della Costituzione.
In conclusione il coniuge non può allontanare l´altro coniuge dalla casa familiare né sostituire la serratura di ingresso, ma per farlo dovrà necessariamente attendere la pronuncia del provvedimento temporaneo e provvisorio del giudice della separazione.
Fonte: AMI - ASSOCIAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI