LA PARCELLA DELL'AVVOCATO
LA PARCELLA DELL’AVVOCATO
“Causa che pende causa che rende”, si osava dire in passato, per intendere che l’instaurazione di una causa rende all’avvocato sicuramente un compenso, a differenza di una definizione bonaria della controversia che, spesso e senza alcuna giustificazione, “autorizza” l’assistito a ritenere di non dover riconoscere nulla all’avvocato, che magari ha favorito la conciliazione, non avendo dato impulso ad un giudizio.
Questo “modus operandi” non deve appartenere all’avvocato, il quale, invece, deve tenere ben presente, e trasmetterlo all’assistito, che la preventiva bonaria definizione della controversia deve sempre essere perseguita, soprattutto nella fase antecedente il giudizio, ossia nel momento in cui si richiede la consulenza legale.
L’avvocato non deve mai “sollecitare” l’instaurazione di un giudizio solo perché esso rappresenta, per l’assistito, erroneamente, la sola attività meritevole di compenso.
L’avvocato deve costantemente aggiornarsi, seguire convegni mirati, investire in studi e mettere a disposizione dell’assistito le competenze acquisite, al fine di tutelarne gli interessi nel modo più indolore, per l’aspetto psicologico, e meno dispendioso, per quello economico.
L’avvocato che riesce a fare ciò è un vero Avvocato, e si riterrà autorizzato a richiedere il giusto compenso per la consulenza prestata.
L’avvocato che chiede il giusto compenso, per la sola consulenza, guadagna meno, ma è gratificato per aver reso all’assistito un nobile servizio…
PERCHE’ NOBILE E’ LA PROFESSIONE FORENSE!
Avv. Antonio Cardella
“Causa che pende causa che rende”, si osava dire in passato, per intendere che l’instaurazione di una causa rende all’avvocato sicuramente un compenso, a differenza di una definizione bonaria della controversia che, spesso e senza alcuna giustificazione, “autorizza” l’assistito a ritenere di non dover riconoscere nulla all’avvocato, che magari ha favorito la conciliazione, non avendo dato impulso ad un giudizio.
Questo “modus operandi” non deve appartenere all’avvocato, il quale, invece, deve tenere ben presente, e trasmetterlo all’assistito, che la preventiva bonaria definizione della controversia deve sempre essere perseguita, soprattutto nella fase antecedente il giudizio, ossia nel momento in cui si richiede la consulenza legale.
L’avvocato non deve mai “sollecitare” l’instaurazione di un giudizio solo perché esso rappresenta, per l’assistito, erroneamente, la sola attività meritevole di compenso.
L’avvocato deve costantemente aggiornarsi, seguire convegni mirati, investire in studi e mettere a disposizione dell’assistito le competenze acquisite, al fine di tutelarne gli interessi nel modo più indolore, per l’aspetto psicologico, e meno dispendioso, per quello economico.
L’avvocato che riesce a fare ciò è un vero Avvocato, e si riterrà autorizzato a richiedere il giusto compenso per la consulenza prestata.
L’avvocato che chiede il giusto compenso, per la sola consulenza, guadagna meno, ma è gratificato per aver reso all’assistito un nobile servizio…
PERCHE’ NOBILE E’ LA PROFESSIONE FORENSE!
Avv. Antonio Cardella