La breve durata del matrimonio non preclude l´attribuzione dell´assegno di mantenimento
13-11-2013 20:00 - ATTIVITA´

Cass.7295/13
In una recentissima pronuncia, la Suprema Corte, ha confermato il trend giurisprudenziale positivo (iniziato con le prime sentenze di merito del 2009), che "l´attribuzione dell´assegno di divorzio è indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o dell´impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, essendo gli altri criteri (condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio nel periodo matrimoniale; reddito di entrambi; durata del rapporto di coniugio) destinati ad operare solo se l´accertamento della predetta (ed unica) circostanza attributiva risulti di segno positivo.In particolare, rispetto alla durata del matrimonio , la stessa sentenza di questa Corte ha precisato che l´assegno di divorzio, ai sensi dell´articolo 5 legge n. 898 del 1970, ha la finalità di tutelare il coniuge economicamente più debole, ancorché il matrimonio abbia avuto breve durata e la comunione materiale e spirituale non si sia potuta costituire senza sua colpa, influendo tali elementi unicamente sulla misura dell´assegno; esula invece dalla ratio della norma il riconoscimento di un tale assegno ove il rapporto matrimoniale risulti, per volontà e colpa del richiedente l´assegno, solo formalmente istituito e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di divorzio" (Cass. Civ. n. 7295/13) Ne consegue che la legittima richiesta di assegno di mantenimento anche qualora il matrimonio sia stato breve, essendo la durata un presupposto che incide solamente sul quantum e non sulla fondatezza dell´an (del diritto).
Fonte: AMI - Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani
In una recentissima pronuncia, la Suprema Corte, ha confermato il trend giurisprudenziale positivo (iniziato con le prime sentenze di merito del 2009), che "l´attribuzione dell´assegno di divorzio è indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o dell´impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, essendo gli altri criteri (condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio nel periodo matrimoniale; reddito di entrambi; durata del rapporto di coniugio) destinati ad operare solo se l´accertamento della predetta (ed unica) circostanza attributiva risulti di segno positivo.In particolare, rispetto alla durata del matrimonio , la stessa sentenza di questa Corte ha precisato che l´assegno di divorzio, ai sensi dell´articolo 5 legge n. 898 del 1970, ha la finalità di tutelare il coniuge economicamente più debole, ancorché il matrimonio abbia avuto breve durata e la comunione materiale e spirituale non si sia potuta costituire senza sua colpa, influendo tali elementi unicamente sulla misura dell´assegno; esula invece dalla ratio della norma il riconoscimento di un tale assegno ove il rapporto matrimoniale risulti, per volontà e colpa del richiedente l´assegno, solo formalmente istituito e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di divorzio" (Cass. Civ. n. 7295/13) Ne consegue che la legittima richiesta di assegno di mantenimento anche qualora il matrimonio sia stato breve, essendo la durata un presupposto che incide solamente sul quantum e non sulla fondatezza dell´an (del diritto).
Fonte: AMI - Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani