Separazione, addebito al marito traditore e violento
22-12-2016 19:51 - SENTENZE IN EVIDENZA DIRITTO DI FAMIGLIA
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1,
Fonte: sentenzecasszione.com
Ordinanza 18 marzo – 17 giugno 2016, n. 12541
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Massa, con sentenza dell´8 febbraio 2013, ha dichiarato la separazione dei coniugi G.S.R. e R.S., ha dichiarato l´addebito della separazione a carico del R., cui ha imposto un assegno di mantenimento di 3.000 euro mensili e la condanna alle spese del giudizio.
2. Ha proposto appello R. investendo le statuizioni relative all´addebito, alla misura eccessiva dell´assegno e alla condanna alle spese processuali.
3. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 82/13 del 20 giugno – 10 luglio 2013, ha confermato la pronuncia di addebito con riferimento al comportamento violento e maltrattante del R. nel corso dei matrimonio, ha rideterminato l´assegno di mantenimento in 1.500 euro mensili in considerazione delle condizioni economiche del R. che non consentono una misura dell´assegno come quella statuita in primo grado. Ha compensato per 1/3 le spese del primo grado e per 2/3 quelle del secondo grado ponendo la quota residua a carico del R..
4. Ricorre per cassazione G.S.R. affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione degli artt. 115 comma 1 c.p.c., 151 c.c., 2697 c.c. relativamente alla conferma della pronuncia di addebito; b) violazione dell´art. 156 c.c. in relazione all´art. 2697 c.c. relativamente alla misura dell´assegno che secondo il ricorrente comporterebbe il godimento da parte della S. di un reddito sensibilmente superiore a quello che rimarrebbe al ricorrente dopo la decurtazione di 1.500 euro mensili.
5. Non svolge difese R.S.. Ritenuto che:
6. Con il primo motivo di ricorso si contesta la pronuncia sull´addebito che è stata emessa in seguito alle deposizioni testimoniali che attestano, secondo la valutazione della Corte di appello, un comportamento violento e maltrattante da parte del R. nei confronti della moglie la quale si sarà pure indotta alla separazione tardivamente e sotto la spinta dei figli ma ha fatto ciò dopo aver tentato di salvare il matrimonio nel corso dei lunghi anni in cui è durato fino a che ha ritenuto di non poter più sopportare aggressioni fisiche e morali e infedeltà da parte del marito.
7. Anche il secondo motivo è inammissibile per la generica prospettazione della violazione di legge che sottende in realtà una richiesta di riesame nel merito della situazione economica delle parti. E´ comunque infondato perché la Corte di appello ha dato atto nella sua motivazione non solo dei redditi percepiti pacificamente dalle parti ma anche del patrimonio finanziario e immobiliare del R. e anche in questa prospettiva ha liquidato la misura dell´assegno.
a. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l´impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
La Corte vista la relazione sopra riportata che condivida;
letta la memoria difensiva del ricorrente;
rilevato che il ricorrente non ha depositato l´avviso di ricevimento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta;
ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell´art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell´art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell´ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell´art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Fonte: sentenzecasszione.com