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Separazione: possibile prendere in visione i conti correnti del coniuge
17-06-2014 19:07 - ATTIVITA´ E CONVEGNI
Separazione: possibile prendere in visione i conti correnti del coniuge
Pubblicato 16 giugno 2014 | Da Redazione 15
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2472/2014, ha stabilito che non viola la privacy il coniuge che, ai fini della separazione, effettua dei controlli sulla situazione finanziaria dell´altro coniuge. Uno degli aspetti più controversi della separazione è quello di dimostrare le reali disponibilità di denaro dei coniugi. Durante le separazioni, infatti, questo è uno dei punti più discussi, perché spesso succede che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà e alle effettive condizioni del coniuge o che perfino le parti non intendano dare comunicazione in merito alla propria condizione economica.
Già l´anno scorso il TAR del Lazio, con la pronuncia 9036/2013, si era espresso in questo senso dando la possibilità all´ex coniuge di accedere ai dati personali di natura finanziaria, nonostante si trattasse di informazioni sensibili.
La novità sta nel fatto che al fine di salvaguardare comunque la privacy dell´ex, il Consiglio di Stato non consente in alcun modo lastampa dei dati fiscali che potranno soltanto essere consultati ai fini della separazione. Non è dunque consentito estrarre copia materiale di quanto oggetto di accertamento.
Cosa dice il Consiglio di Stato
In caso di giudizio di separazione o divorzio prevale la tutela dei figli su esigenze connesse all´interesse in capo ai coniugi a mantenere una certa riservatezza su informazioni di tipo economico/finanziario.
E´ chiara la rilevanza di quanto statuito dal Giudice Amministrativo, visti i conflitti accesi solitamente in merito alle somme destinate al mantenimento della prole.
Durante la pendenza della causa il coniuge può visionare i dati fiscali dell´anagrafe tributaria contenente un archivio completo dei redditi e dei conti dei contribuenti. Si potrà dunque, senza estrarne copia, consultare i documenti fiscali per poter avere il quadro completo e dettagliato della posizione reddituale del coniuge, al fine di constatare le reali disponibilità economiche a beneficio dei figli. Saranno dunque consultabili conti, depositi e titoli o altre forme di risparmio che non sono più visionabili solo ed esclusivamente dalla Guardia di finanza e dall´amministrazione finanziaria.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato, "la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell´assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti "sensibili" del coniuge". Uno strumento con finalità antievasione come l´Anagrafe dei conti può trasformarsi in un modo per superare le reticenze dei coniugi sulle rispettive disponibilità economiche.
tratto da www.forexinfo.it
Pubblicato 16 giugno 2014 | Da Redazione 15
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2472/2014, ha stabilito che non viola la privacy il coniuge che, ai fini della separazione, effettua dei controlli sulla situazione finanziaria dell´altro coniuge. Uno degli aspetti più controversi della separazione è quello di dimostrare le reali disponibilità di denaro dei coniugi. Durante le separazioni, infatti, questo è uno dei punti più discussi, perché spesso succede che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà e alle effettive condizioni del coniuge o che perfino le parti non intendano dare comunicazione in merito alla propria condizione economica.
Già l´anno scorso il TAR del Lazio, con la pronuncia 9036/2013, si era espresso in questo senso dando la possibilità all´ex coniuge di accedere ai dati personali di natura finanziaria, nonostante si trattasse di informazioni sensibili.
La novità sta nel fatto che al fine di salvaguardare comunque la privacy dell´ex, il Consiglio di Stato non consente in alcun modo lastampa dei dati fiscali che potranno soltanto essere consultati ai fini della separazione. Non è dunque consentito estrarre copia materiale di quanto oggetto di accertamento.
Cosa dice il Consiglio di Stato
In caso di giudizio di separazione o divorzio prevale la tutela dei figli su esigenze connesse all´interesse in capo ai coniugi a mantenere una certa riservatezza su informazioni di tipo economico/finanziario.
E´ chiara la rilevanza di quanto statuito dal Giudice Amministrativo, visti i conflitti accesi solitamente in merito alle somme destinate al mantenimento della prole.
Durante la pendenza della causa il coniuge può visionare i dati fiscali dell´anagrafe tributaria contenente un archivio completo dei redditi e dei conti dei contribuenti. Si potrà dunque, senza estrarne copia, consultare i documenti fiscali per poter avere il quadro completo e dettagliato della posizione reddituale del coniuge, al fine di constatare le reali disponibilità economiche a beneficio dei figli. Saranno dunque consultabili conti, depositi e titoli o altre forme di risparmio che non sono più visionabili solo ed esclusivamente dalla Guardia di finanza e dall´amministrazione finanziaria.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato, "la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell´assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti "sensibili" del coniuge". Uno strumento con finalità antievasione come l´Anagrafe dei conti può trasformarsi in un modo per superare le reticenze dei coniugi sulle rispettive disponibilità economiche.
tratto da www.forexinfo.it