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Tribunale di Latina Sent 1764/13: L´assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne va escluso se questi in passato abbia iniziato ad espletare un´attività lavorativa.
10-10-2013 19:55 - FAMIGLIA E MINORI

Il Tribunale di Latina con sentenza 1764/13 del 17.09.2013 ha confermato il principio secondo cui "non rientra tra i poteri del Tribunale adito l´allontanamento di entrambe i coniugi dalla casa coniugale onde favorirne la vendita". Altresì, stabilisce che "le domande di divisione degli arredi e della casa stessa, essendo esse esorbitanti dal "petitum" normativamente predeterminato dal giudizio di separazione soggetto al rito camerale e del tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione, perciò non rientranti tra le ipotesi di "connessione qualificata" per le quali l´art 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi, essendo esclusa la possibilità di "simulataneus processus" tra più domande connesse soggettivamente ai sensi dell´art 33 o dell´art 103 cpc e soggette a riti diversi" ( vedi sul punto Cass civ. 6660/2001 e Cass 11828/2009).
In merito poi all´erogazione dell´assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, il Tribunale, nella medesima sentenza, stabilisce che il diritto del coniuge separato di ottenere dall´altro l´assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest´ultimo, ,ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un´attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento. Altresì, non assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come la negatività dell´andamento dell´attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinando l´effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando l´obbligazione alimentare eventualmente azionabile direttamente dal figlio e fondata su presupposti diversi. I Giudici latinensi hanno precisato, infatti, che lo stabile inserimento nel mondo del lavoro non necessariamente coincide con la stabilità propria del lavoro a tempo indeterminato, ormai non più costituente la forma principale ed ordinaria di espletamento dell´attività lavorativa nell´attuale difficile congiuntura economica. La sentenza conferma, dunque, un principio già reso noto dalla Suprema Corte con provvedimento n. 12477/2004.
Fonte: AMI - Associazione Matrimonialisti Italiani